Giocare a calcetto durante un periodo di malattia non è, di per sé, sufficiente a giustificare un licenziamento. È il principio alla base della decisione del Tribunale di Bergamo, che ha riconosciuto a un cinquantenne, dipendente di un’azienda metalmeccanica e affetto da sclerosi multipla, un risarcimento complessivo di 72mila euro.
L’uomo, assunto come quadro nell’ottobre 2022, aveva ricevuto nel maggio dell’anno successivo una diagnosi di sospetta sclerosi multipla, poi confermata. Aveva quindi iniziato le cure presso la Neurologia dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. Parallelamente erano comparsi problemi legati all’ansia, per i quali aveva intrapreso un percorso psicologico, alternando periodi di malattia e permessi.
L’azienda aveva deciso di farlo seguire da un investigatore privato, che aveva documentato alcune sue presenze sui campi da calcio a cinque. In particolare, erano state registrate tre partite, disputate il 6, il 13 e il 20 febbraio 2024. In una delle occasioni l’uomo era stato ripreso anche mentre si fermava successivamente a bere qualcosa con i compagni di squadra.
Il lavoratore era in malattia dall’8 gennaio al 14 febbraio e poi nuovamente dal 19 febbraio al 15 marzo. Dopo una precedente sospensione disciplinare di due giorni, arrivata nel dicembre 2023, il 14 marzo 2024 l’azienda aveva deciso di procedere con il licenziamento per giusta causa.
Il Tribunale ha però ritenuto che l’attività sportiva non fosse incompatibile con le condizioni di salute del dipendente. Il consulente tecnico nominato nel procedimento ha infatti escluso che le partite potessero aggravare la patologia o rallentare il percorso di guarigione. È stato inoltre evidenziato come, in determinate condizioni, l’attività fisica e il mantenimento delle relazioni sociali possano avere effetti positivi sul benessere di persone affette da patologie neurologiche o da disturbi legati all’ansia.
Il principio stabilito dal giudice è quindi che non basta dimostrare che un lavoratore in malattia svolga un’attività esterna. Occorre verificare se quella condotta sia incompatibile con la patologia dichiarata o possa compromettere la guarigione.
Il reintegro, tuttavia, non è stato disposto. La sentenza ha infatti ritenuto provato anche un episodio relativo all’abbandono del posto di lavoro nel pomeriggio del 16 febbraio 2024. Una circostanza considerata non abbastanza grave da giustificare il licenziamento, ma sufficiente a escludere il ritorno in azienda.
All’uomo sono state riconosciute 12 mensilità da 6mila euro lordi, per un totale di 72mila euro. Nel frattempo, il cinquantenne ha già trovato un nuovo lavoro.
