Dopo gli scontri: cosa prevede il decreto e quali poteri hanno i militari

giovedì, 22 Ottobre 2026
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GIORGIA MELONI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI FIRMA IL DECRETO SICUREZZA

Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri il 20 ottobre 2026 interviene sulla violenza collettiva, sugli strumenti di prevenzione e sulla criminalità minorile. Per valutarlo occorre distinguere tre livelli: nuove fattispecie penali, poteri di intervento e impiego delle risorse sul territorio.

Le misure del provvedimento

1.⁠ ⁠Violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche: introduzione di una fattispecie con reclusione da 2 a 5 anni e multa fino a 20.000 euro, accompagnata da aggravanti.
2.⁠ ⁠Promozione e organizzazione di gruppi violenti: reclusione da 4 a 12 anni, anche quando l’attività organizzativa utilizza strumenti informatici.
3.⁠ ⁠Flagranza differita: ampliamento della possibilità di arresto per specifici danneggiamenti, alle condizioni previste dalla disciplina.
4.⁠ ⁠Fermo preventivo: estensione ai contesti affollati e ai minori che abbiano compiuto 16 anni, entro i presupposti stabiliti.
5.⁠ ⁠Imputabilità minorile: presunzione della capacità di intendere e di volere per la fascia 14–18 anni.
6.⁠ ⁠Responsabilità dei genitori: sanzioni amministrative e interventi sul risarcimento dei danni.
7.⁠ ⁠Prevenzione e tutela degli operatori: divieti rivolti ai gruppi intimidatori e procedibilità d’ufficio anche per lesioni lievi agli agenti nelle circostanze indicate.
8.⁠ ⁠Rafforzamento territoriale: invio di 500 militari aggiuntivi a Milano fino a fine anno. (ansa.it, tg24.sky.it)

Pubblica sicurezza e polizia giudiziaria

Il punto centrale riguarda lo status del personale militare impiegato in “Strade Sicure”. L’articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 92/2008, convertito nella legge 125/2008, attribuisce ai militari non appartenenti all’Arma dei Carabinieri funzioni di agente di pubblica sicurezza, escludendo quelle di polizia giudiziaria. Il nuovo provvedimento, secondo le informazioni sull’approvazione, mantiene questa distinzione.

La disciplina consente identificazioni e immediate perquisizioni sul posto nei presupposti richiamati dall’articolo 4 della legge 152/1975. Per ulteriori accertamenti e atti di polizia giudiziaria è previsto il ricorso agli uffici o comandi della Polizia di Stato e dei Carabinieri. Questi poteri non equivalgono a una competenza investigativa generale.

Va inoltre evitata una generalizzazione: i Carabinieri sono una forza militare con funzioni di polizia; il limite qui descritto riguarda il personale delle altre Forze armate impiegato secondo questa specifica disciplina.

L’effetto operativo

Il contingente è posto a disposizione dei prefetti per vigilanza di obiettivi sensibili e attività di perlustrazione e pattuglia in concorso con le forze di polizia. Sul piano organizzativo, il rafforzamento può liberare personale di polizia per altri servizi: è un possibile beneficio operativo, da valutare attraverso il piano concreto d’impiego.

L’efficacia dipenderà anche dalla capacità di identificare gli autori, conservare le prove e coordinare gli interventi. L’arresto differito richiede presupposti verificabili; il fermo preventivo resta distinto dalla pena; l’imputabilità non sostituisce l’accertamento della responsabilità personale.

Questa analisi riguarda il decreto approvato dal Governo. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale resta il riferimento necessario per citarne articoli, decorrenza e disposizioni definitive.

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