L’introduzione, ad opera della Legge di stabilità 2016, dell’agevolazione del c.d. super-ammortamento, con il contestuale innalzamento delle soglie di deducibilità dei costi dell’auto aziendale, interessa direttamente il “leasing” auto.
La manovra agevolativa ha un maggiore “appeal” nel caso di “leasing” finanziario, in quanto la distribuzione del beneficio fiscale ha un effetto più immediato in virtù della minore durata fiscale consentita dalle norme al “leasing” rispetto all’acquisto in proprietà e, in via subordinata, in virtù dell’assenza di riduzioni delle quote deducibili nel “leasing” il primo anno di entrata in funzione del bene.
Il presente contributo – dopo una disamina della disciplina generale dell’auto – mira, non soltanto a precisare le modalità di funzionamento del meccanismo agevolativo, ma soprattutto a chiarire alcune criticità avvertite dagli operatori sin dalla diffusione del disegno di Legge di Stabilità 2016, quali, in particolare, la corretta individuazione del costo fiscalmente riconosciuto suscettibile di essere effettivamente “super-ammortizzato”, nonché la possibile estensione dell’agevolazione anche agli autoveicoli immatricolati dai rivenditori e rivendibili a “km 0”.
Regime di deducibilità delle auto
Reddito di impresa
Nell’ambito della disciplina del reddito d’impresa, la fiscalità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore richiede di distinguere tra:
– veicoli compresi nell’art. 164 del T.U.I.R., per i quali il regime di deducibilità fiscale ai fini delle imposte sui redditi applicabile ai relativi costi varia in funzione della tipologia del veicolo e dell’utilizzo che ne viene fatto;
– veicoli non compresi nell’art. 164 del T.U.I.R., le cui spese sono fiscalmente deducibili ai fini delle imposte dirette purché siano rispettati gli ordinari principi che regolano la deducibilità nell’ambito del reddito di impresa (inerenza, competenza e previa imputazione a conto economico).
Nell’ambito dei veicoli di cui all’art. 164 citato, ricorrono poi le ipotesi di deducibilità integrale e quelle di deducibilità parziale.
Sono deducibili integralmente i mezzi utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, e cioè quei veicoli tali che l’attività non potrebbe essere realizzata senza di essi (ad esempio gli automezzi per la scuola guida ovvero per la società di noleggio auto), ovvero quelli adibiti ad uso pubblico (quei veicoli cioè la cui utilizzazione avviene in funzione dell’esercizio di un servizio pubblico e la cui circolazione č regolamentata da specifiche disposizioni di legge).
La deducibilità integrale di questi beni riguarda tanto il costo sostenuto per l’acquisto del veicolo, deducibile in più esercizi, a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene, secondo la procedura dell’ammortamento, quanto le spese di esercizio.
Sono invece deducibili parzialmente:
– i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta. Si considera dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta il veicolo concesso in uso promiscuo per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro (o, se inferiore, del periodo di possesso del singolo veicolo);
– i veicoli non assegnati, cioè le auto aziendali a disposizione della generalità dei dipendenti.
Per i primi il costo d’acquisto del veicolo č deducibile nella misura del 70% del suo ammontare senza alcun tetto massimo di spesa. Sono deducibili nella stessa misura del 70%, senza alcun tetto massimo di spesa, anche gli altri ordinari costi di gestione legati all’uso del veicolo tra i quali, a titolo esemplificativo, carburante e lubrificante, spese di manutenzione e riparazione, tassa di proprietà, assicurazione, spese di pedaggio autostradale, cambio gomme, ricambi, accessori.
Per i secondi il costo d’acquisto č deducibile nella misura del 20%. Va rilevato come tale percentuale di deducibilità fiscale non sia applicabile sull’intero costo sostenuto dall’azienda, essendo previsti dei tetti massimi di spesa fiscalmente riconosciuti. In altre parole il costo d’acquisto č deducibile nel suddetto limite del 20%, secondo la procedura dell’ammortamento, ma senza tener conto della parte del costo eccedente per le autovetture e gli autocaravan l’importo di euro 18.075,99.
ب bene precisare che, ai fini della determinazione del costo fiscalmente rilevante, devono comprendersi nel computo anche gli oneri accessori di diretta imputazione del bene (a titolo esemplificativo l’IVA indetraibile e la tassa di immatricolazione).
Reddito di lavoro autonomo
Anche nell’ambito della disciplina del reddito di lavoro autonomo il trattamento fiscale afferente le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore necessita una distinzione tra:
1. veicoli compresi nell’art. 164 del T.U.I.R., per i quali sono previste specifiche regole in tema di deducibilità fiscale;
2. veicoli non compresi nell’art. 164 del T.U.I.R., le cui spese sono deducibili purché siano rispettati gli ordinari principi che regolano la deducibilità nell’ambito del reddito di impresa.
Per quel che riguarda il regime di deducibilità delle spese ed altri componenti negativi relativi agli autoveicoli compresi nell’art. 164 del T.U.I.R. per i liberi professionisti:
– i costi di acquisizione e quelli di esercizio sono deducibili nella misura del 20%;
– la deducibilità è ammessa limitatamente ad un solo veicolo;
– per quanto concerne il costo di acquisizione fiscalmente rilevante, anche in questo caso esso sarà deducibile attraverso la procedura di ammortamento, ma senza tenere conto della parte del costo eccedente per le autovetture e gli autocaravan l’importo di euro 18.075,99.
Agenti e rappresentanti di commercio
Per quanto riguarda il regime di deducibilità fiscale ai fini delle imposte dirette di costi, spese ed altri componenti negativi relativi agli autoveicoli compresi nell’art. 164 del T.U.I.R. per gli agenti ed i rappresentanti di commercio:
– i costi di acquisizione e quelli di esercizio sono in generale deducibili nella misura dell’80%;
– per quanto concerne il computo del valore fiscale su cui calcolare tale deduzione dell’80%, per le autovetture e gli autocaravan l’importo č pari a euro 25.822,84, ma anche in questo caso, come si vedrà più avanti, tale soglia di deducibilità ha subģto un innalzamento ad opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) per le acquisizioni avvenute tra il 15 ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2016.
“Leasing” auto
Nella volontà di garantire equivalenza fiscale tra acquisto in locazione finanziaria ed acquisto in proprietà, i canoni di locazione finanziaria sono deducibili (nell’anzidetta misura del 20% ovvero dell’80% in caso di agenti e rappresentanti) senza tener conto dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo sostenuto dalla concedente società di leasing che eccede:
– per le autovetture e gli autocaravan l’importo di euro 18.075,99 ovvero 25.823 a seconda che si tratti di utilizzo d’impresa/lavoro autonomo ovvero di agenti e rappresentanti;
ب importante ricordare, poi, che, tramite un intervento di politica fiscale e di semplificazione, la Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha previsto importanti modifiche alla disciplina della deduzione dei canoni di leasing dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo.
Per le imprese in particolare (che non adottano i principi contabili internazionali IAS IFRS) e per i professionisti/lavoratori autonomi, si è fissata la durata fiscale del leasing in un periodo pari alla metà di un normale ammortamento per i beni strumentali (incluso il targato).
Le regole sono applicabili ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014 e riguardano i contratti di “locazione finanziaria” caratterizzati dalla presenza dell’opzione finale di acquisto (c.d. riscatto) in contratto.
Come č evidente, le novità sulla riduzione della durata fiscale riguardano anche il targato commerciale e industriale, mentre, con riferimento alle autovetture, sono interessate quelle strumentali e quelle assegnate al dipendente; resta invece immutato il regime di deducibilità dei canoni relativi alle autovetture non strumentali, che si continuano a dedurre in 4 anni.
SOLUZIONI OPERATIVE
“Leasing” auto
Per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali IAS IFRS e per i professionisti/lavoratori autonomi, la durata fiscale del “leasing” è fissata in un periodo pari alla metà di un normale ammortamento per i beni strumentali (incluso il targato). Le regole sono applicabili ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014 e riguardano i contratti di “locazione finanziaria” caratterizzati dalla presenza dell’opzione finale di acquisto (c.d. riscatto) in contratto. La riduzione della durata fiscale riguarda anche il targato commerciale e industriale, mentre, con riferimento alle autovetture, sono interessate quelle strumentali e quelle assegnate al dipendente; resta invece immutato il regime di deducibilità dei canoni relativi alle autovetture non strumentali, che si continuano a dedurre in 4 anni.
Le considerazioni appena formulate aiuteranno a capire più chiaramente gli effetti del maxi-ammortamento nel caso di stipula di un contratto di leasing anziché di acquisto in proprietà.
Il super-ammortamento
Tra le misure contenute nella Legge di Stabilità per il 2016 assume particolare importanza la norma sul c.d. “super-ammortamento”, la disposizione finalizzata ad incentivare – mediante una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto – gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (incluso il targato) acquisiti, anche in locazione finanziaria, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
Con tale misura viene consentito di maggiorare del 40% il valore ammesso in deduzione dalla base imponibile IRES e IRPEF rispettivamente di imprese ed esercenti arti e professioni, generando l’imputazione in ciascun periodo d’imposta di quote di ammortamento ovvero canoni di locazione finanziaria più elevati.
Nel settore auto poi il legislatore ha previsto, solo per le acquisizioni – anche in locazione finanziaria – effettuate dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 anche l’aumento delle soglie massime di deducibilità per i veicoli disciplinati dall’art. 164, comma 1, lett. b) del T.U.I.R.
In particolare:
– le auto non assegnate utilizzate da imprese e lavoratori autonomi da 18.076 euro a 25.306 euro;
– le auto in uso ad agenti e rappresentanti di commercio da 25.823 euro a 36.152 euro.
Precisiamo che rimangono immutate invece le percentuali di deducibilità rispettivamente del 20%, 70% e 80%.
E’ importante sottolineare come ad essere innalzato non č il costo di acquisto ma più specificamente il costo fiscalmente riconosciuto. In altre parole, in caso di acquisizione da parte di un’azienda di un veicolo non assegnato (quindi deducibile nella misura del 20% di un importo massimo consentito di 25.306), ipotizzando un costo di acquisto di euro 30.000, il costo fiscalmente riconosciuto del veicolo in parola corrisponderebbe a euro 5.061. Il “super-ammortamento” andrebbe – quindi – calcolato in ragione del 40% di 5.061, ovviamente da ripartire lungo la durata del periodo di ammortamento (4 anni corrispondenti al 25% – in genere – di coefficiente di ammortamento delle auto).
LA NOVITÀ NORMATIVA
Maxi-ammortamento
Il Maxi-ammortamento introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 interessa i beni materiali strumentali (incluso il targato) nuovi acquisiti, anche in locazione finanziaria, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. La disposizione è finalizzata ad incentivare gli investimenti, anche in locazione finanziaria, in beni materiali strumentali nuovi mediante una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto prevedendo una maggiorazione del 40% del valore ammesso in deduzione dalla base imponibile IRES e IRPEF (non anche IRAP).
A cura di Marco Viola, Responsabile fiscale di Assilea – Associazione Italiana Leasing in Corriere Tributario 16/2016 – Wolters Kluwer Italia s.r.l.editore