Cogestione d’impresa, Sconocchia (Sunodia): “Ora regole puntuali”

giovedì, 22 Giugno 2023
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Recentemente è riemerso, in sede politica e sindacale, l’interesse per l’attuazione dell’articolo 46 della Costituzione che prevede il diritto dei lavoratori alla gestione dell’impresa, meglio conosciuta come partecipazione o cogestione dell’impresa, da realizzare con una legge ordinaria.

Per saperne di più Lo Speciale ha raggiunto l’esperto Bruno Sconocchia, avvocato giuslavorista e docente universitario in diritto del lavoro.

Cosa ne pensa di questo rinnovato interesse per tale istituto?

Il precetto costituzionale contiene una rilevante valorizzazione della collaborazione tra lavoro ed impresa destinato ad assumere una conseguente notevole importanza nelle relazioni industriali, costituendo una novità rispetto all’aspetto conflittuale tra le parti sociali che per lungo tempo è stato un elemento caratterizzante nel mondo del lavoro.

Per l’attuazione dell’art. 46 della Costituzione l’adempimento legislativo è necessario ?

Mi sembra che il contenuto della norma costituzionale sia esplicito in quanto nell’introdurre normativamente una prerogativa dei lavoratori ne specifica contestualmente l’attuazione attraverso la legge ordinaria.

Quali sono, in particolare, i soggetti interessati direttamente o indirettamente alla tutela apprestata dall’art. 46 della Costituzione?

I principali interessati sono i lavoratori, ma potrebbero essere coinvolte indirettamente anche le comunità residenti nei pressi della dislocazione dell’azienda come puntualmente si sta verificando in alcuni casi venuti alla ribalta in certi procedimenti giudiziari per varie realtà rappresentate con continuità dagli organi di informazione.

Esiste per l’attuazione dell’art. 46 della Costituzione anche un interesse generale dell’economia nazionale?

Certamente. Se l’attuazione dell’art. 46 della Cost. contribuisce ad un miglioramento dei rapporti produttivi per i soggetti direttamente interessati ne scaturirebbe anche un conseguente vantaggio sull’economia su scala nazionale.

Sussiste un’applicazione diversa dell’istituto della collaborazione alla gestione dell’ azienda secondo la dimensione di quest’ultima ?

Sicuramente la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’azienda si configura con modalità diverse per le aziende di grandi dimensioni rispetto alle piccole e medie industrie. Quindi è necessario riflettere sul fatto che la dimensione occupazionale fino a 35 dipendenti riguarda un’altissima percentuale del totale dell’occupazione nel nostro territorio. Pertanto è evidente che la piattaforma della collaborazione può manifestarsi con esigenze diverse e modalità difficilmente individuabili a priori.

Mi sembra di capire che l’istituto della collaborazione alla gestione dell’azienda si debba risolvere specificamente e non attraverso una contrattazione generalizzata?

Sarebbe più adeguato ai fini della determinazione delle tematiche un’opzione per soluzioni decentrate. Tuttavia il compito del legislatore sarà proprio quello di valutare interessi spesso non omogenei e prevedere intese sia a livello centrale per i grandi gruppi ed altre per realtà aziendali di dimensioni ridotte. Chiaramente, un ulteriore aspetto è quello della differenziazione tra il settore pubblico e privato che, come è noto, presenta evidenti difformità societarie e strutturali.

La tipologia di collaborazione nella gestione dell’impresa con quali modalità si presenta?

Oltre al settore economico, che presenta notevoli sfaccettature, riterrei che sicuramente vanno modulate l’organizzazione aziendale, della posizione dei lavoratori nonché la consultazione per cui è necessario determinare regole puntuali che consentano il funzionamento dell’istituto.

Qual è il percorso con cui si può realizzare l’attuazione dell’art 46 Cost. ?

Bisogna premettere che la legge ordinaria dovrà stabilire le materie oggetto della collaborazione relativa all’ambito aziendale nonché i mezzi per assicurarne l’effettività, ossia l’efficacia sotto il profilo funzionale. Per ora possono essere individuati, a livello di proposta e di studio, alcuni settori connessi ad interessi comuni ai lavoratori e ai correlativi datori di lavoro.

E in particolare quali sono le aree aziendali più idonee e sentite in cui rinvenire un interesse comune tra lavoratori e imprenditori ?

Prescindendo dall’aspetto economico, che appare difficile attualmente delinearne in modo esaustivo le modalità, sembra invece che alcune aree si propongano di estremo interesse. Penso alla salubrità degli ambienti di lavoro, ai controlli della salute dei lavoratori, alla redistribuzione delle pause di lavoro, alla formazione professionale concordata ai fini delle innovazioni industriali e della produttività, alla valorizzazione dell’intuizioni e proposte dei lavoratori, alla predisposizione di premi per invenzioni, alle idee e ai progetti correlati a miglioramenti produttivi.

Quali sono i mezzi pratici per realizzare tali prospettive?

L’opera del legislatore ordinario si pone come essenziale sotto il profilo costitutivo ed organizzativo dell’istituto. Tuttavia, l’accordo che formalmente dovrà intervenire tra l’imprenditore e i lavoratori mediante le loro rappresentanze, costituisce il modo unico ed efficace per la realizzazione degli obiettivi previsti dall’art. 46 della Costituzione. Ovviamente la legge istitutiva dovrà prevedere una tempistica per la conclusione di tali accordi e delle garanzie per l’eliminazione di atteggiamenti defatigatori d’intralcio al perfezionamento delle intese.

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