Silvio Berlusconi, il verdetto frode fiscale arriva dopo 16 anni: Strasburgo respinge il ricorso

venerdì, 23 Ottobre 2026
5 minuti di lettura

di Edoardo Pizzigallo

Silvio Berlusconi, visionario imprenditore, politico, editore, Presidente di club calcistici(come Monza e Milan), Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana per 4 volte, continua ancora a far parlare di sé anche post mortem. Sono passati 3 anni dal suo decesso avvenuto il 12 giugno 2023, ma il suo ricordo è vivo e vegeto: non solo nei militanti di partito, ma anche nella memoria collettiva di ciascun cittadino(italiano e non solo) legata indissolubilmente ad un personaggio che ha saputo incidire(nel bene e nel male) non solo nella storia italiana, ma anche internazionale. In merito a quest’ultimo punto, la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha deciso di respingere il ricorso contro l’Italia presentato nel 2013 da Silvio Berlusconi. La richiesta riguarda la condanna per frode fiscale. Berlusconi, quando era in vita, ha sempre sostenuto di essere stato “perseguitato dalla Magistratura” e di non aver ricevuto un processo equo. Se si guarda il numero di procedimenti giudiziari a carico del Cavaliere si rimane a bocca aperta: 32 processi conclusi, quattro ancora in corso, una sola condanna. Quest’ultima risale proprio all’anno che abbiamo descritto precedentemente, ma andiamo con ordine. È necessario ricostruire la vicenda sul piano cronologico per (forse) comprendere la decisione della CEDU. Il 1° agosto 2013, la Corte di Cassazione confermò la condanna definitiva di Silvio Berlusconi a 4 anni di reclusione per frode fiscale, nell’ambito del cosiddetto processo Mediaset.

Perché fu condannato?

La vicenda riguardava l’acquisto di diritti televisivi e cinematografici da parte di Mediaset.
Secondo i giudici, attraverso società estere venivano artificialmente gonfiati i prezzi di acquisto dei diritti televisivi. Questo meccanismo permetteva di aumentare i costi dichiarati dall’azienda, riducendo così le imposte dovute al fisco italiano. La difesa sosteneva che Berlusconi non fosse direttamente responsabile della gestione delle operazioni contestate, anche perché aveva lasciato diversi incarichi societari.
I giudici, invece, ritennero che Berlusconi fosse stato l’ideatore del sistema fraudolento e che avesse continuato a conoscerne e favorirne il funzionamento attraverso collaboratori di fiducia.

Nelle motivazioni della sentenza n. 35729/2013, depositate il 29 agosto, la Cassazione confermò la ricostruzione secondo cui il meccanismo era riconducibile a Berlusconi anche dopo la cessazione di determinate cariche societarie.
La Suprema Corte considerò inoltre non credibile l’ipotesi difensiva secondo cui Berlusconi fosse stato, a sua insaputa, vittima di una frode organizzata dai propri collaboratori.

Quale fu esattamente la condanna?

26 ottobre 2012 (Primo grado)

Il Tribunale di Milano condannò Berlusconi a quattro anni di reclusione per frode fiscale.

8 maggio 2013 (Appello)

La Corte d’Appello di Milano confermò la condanna.

1° agosto 2013 (Cassazione)

La pena principale di quattro anni diventò definitiva. La Cassazione ordinò però di ricalcolare la durata dell’interdizione dai pubblici uffici.

18 marzo 2014 (Pena accessoria)

Divenne definitiva l’interdizione dai pubblici uffici per due anni.
Dei quattro anni di reclusione, tre furono condonati per effetto dell’indulto del 2006. Il restante anno venne eseguito tramite affidamento in prova ai servizi sociali, con attività presso la Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone, anziché in carcere.

La caduta e la ripresa di Silvio Berlusconi

Il 27 novembre 2013 il Senato dichiarò la decadenza di Berlusconi dalla carica parlamentare in applicazione della legge Severino, che prevedeva l’incandidabilità in presenza di determinate condanne definitive.
È importante distinguere questa conseguenza dall’interdizione dai pubblici uffici, che era invece una pena accessoria pronunciata dal giudice.

Successivamente, l’11 maggio 2018, Berlusconi ottenne la riabilitazione giudiziaria, recuperando la possibilità di candidarsi alle elezioni.

Per concludere, Berlusconi venne condannato non semplicemente perché Mediaset aveva provveduto a pagare meno tasse, ma perchè i giudici attribuirono un ruolo decisivo nell’ideazione e nel mantenimento di un sistema di intermediazioni fittizie che produceva dunque costi artificialmente maggiorati, benefici fiscali illeciti e disponibilità finanziarie all’estero.

Il ricorso di Berlusconi e la flebile speranza

Secondo Berlusconi, l’Italia non era riuscita a dare seguito all’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che recita: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente… ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata…”.
I giudici hanno respinto all’unanimità il ricorso definendolo “manifestanente infondato”. La CEDU, infatti, aveva iniziato ad occuparsi del processo nel 2021 e dopo la morte del Presidente, le richieste erano state portate avanti dai familiari: Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi.
Analizziamo ora nel dettaglio.
Il caso Berlusconi contro Italia (ricorso n. 8683/14) riguardava il ricorso presentato da Silvio Berlusconi alla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), attraverso il quale l’ex presidente del Consiglio contestava la correttezza del procedimento penale che aveva portato alla sua condanna per frode fiscale, nell’ambito delle operazioni di compravendita dei diritti televisivi effettuate da Mediaset e da altre società appartenenti al medesimo gruppo.
La Corte europea, pronunciandosi all’unanimità, ha stabilito che non vi fosse stata alcuna violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che garantisce il diritto a un processo equo. In particolare, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che Berlusconi non avesse fornito elementi sufficienti a dimostrare una presunta mancanza di imparzialità da parte del collegio della Corte di Cassazione che aveva esaminato il suo caso, con particolare riferimento al presidente della sezione giudicante.
Le ulteriori contestazioni avanzate dall’ex presidente del Consiglio sono state invece dichiarate manifestamente infondate oppure presentate oltre i termini previsti.
Per quanto riguarda la presunta assenza di imparzialità della Corte di Cassazione, i giudici europei hanno analizzato quattro questioni principali.

1) Le dichiarazioni del giudice Esposito al quotidiano «Il Mattino»

La prima contestazione riguardava un’intervista rilasciata dal giudice Antonio Esposito, presidente del collegio della Cassazione, successivamente alla lettura del dispositivo della sentenza del 1° agosto 2013.
Secondo la Corte europea, il contenuto dell’intervista non dimostrava che il magistrato avesse affrontato il procedimento con un pregiudizio nei confronti di Berlusconi. Le dichiarazioni riportate dal giornale, infatti, non contenevano riferimenti specifici alle prove utilizzate per giungere alla condanna.
La CEDU ha comunque riconosciuto che un giudice, intervenendo pubblicamente su una decisione alla quale ha partecipato, soprattutto prima della pubblicazione delle motivazioni, può sollevare interrogativi sul rispetto del dovere di riservatezza e sulla tutela dell’imparzialità giudiziaria.
Tuttavia, nel caso specifico, non sono stati individuati elementi concreti capaci di dimostrare un atteggiamento pregiudiziale del magistrato o di giustificare oggettivamente dubbi sull’imparzialità della Cassazione.

2) Le presunte affermazioni ostili attribuite al giudice Esposito

Un secondo elemento contestato riguardava alcune dichiarazioni sfavorevoli a Berlusconi che il giudice Esposito avrebbe pronunciato e che erano state riferite da altre persone.
La Corte di Strasburgo ha osservato che non esistevano prove sufficientemente attendibili per confermare che tali affermazioni fossero state realmente pronunciate.
Di conseguenza, non è stato possibile dimostrare che il magistrato nutrisse, già prima del processo, un pregiudizio personale nei confronti dell’imputato tale da comprometterne l’imparzialità.

3) Le dichiarazioni del giudice A.F. e il presunto tentativo di registrazione delle deliberazioni

La terza questione esaminata riguardava alcune affermazioni attribuite a un altro magistrato, identificato con le iniziali A.F., oltre al sospetto che fosse stato tentato di registrare le discussioni riservate tra i componenti del collegio giudicante.
La CEDU ha ritenuto che le dichiarazioni attribuite al magistrato fossero troppo generiche per costituire una prova effettiva di parzialità. Inoltre, tali affermazioni apparivano difficilmente conciliabili con il comportamento tenuto dallo stesso giudice durante e dopo il procedimento.
Quanto alla presunta registrazione delle deliberazioni, la Corte ha precisato che, anche qualora il tentativo fosse stato dimostrato, ciò non sarebbe stato sufficiente a provare una condotta irregolare da parte degli altri componenti del collegio.
Pertanto, anche questo elemento non è stato considerato idoneo a mettere in discussione l’imparzialità complessiva della Corte di Cassazione.

4) Le presunte irregolarità nella formazione e nel contenuto della sentenza

L’ultima contestazione riguardava alcune anomalie che, secondo la difesa di Berlusconi, avrebbero caratterizzato le modalità di adozione della sentenza e il contenuto della decisione.
Tra gli aspetti contestati figuravano la rapidità con cui si era svolto il procedimento e alcune presunte irregolarità durante le deliberazioni dei magistrati.
La Corte europea ha chiarito che la velocità con cui viene definito un procedimento giudiziario non costituisce, di per sé, una prova di parzialità.
Inoltre, rispetto all’ipotesi che una persona estranea al collegio avesse preso parte alle deliberazioni, i giudici di Strasburgo hanno evidenziato come tale accusa, riportata dal quotidiano «Il Giornale», fosse priva di riscontri probatori.

Se il tempo passa inesorabile, è anche vero che molte cose restano tale e quali senza mai modellarsi. Questo accidente, è il caso di dirlo, è proprio una di quelle situazioni. Quel che rimane è una riflessione morale ed etica che esula l’aspetto meramente giuridico della vicenda. Ha davvero senso continuare a scavare e/o ad analizzare casi e questioni (oramai passate) comprovate anche dell’assenza fisica del soggetto su cui si proiettano accuse, dubbi, perplessità o esami di vario tipo? Non dovrebbe piuttosto valere il bivalente modo di dire: “chi muore giace chi vive si dà pace”?

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