In Italia otto adolescenti su dieci, tra gli 11 e i 17 anni, usano quotidianamente lo smartphone, mentre tutti navigano su internet ogni giorno. La loro più diffusa abitudine è quella di controllare il telefono appena svegli e prima di addormentarsi. In media, la maggior parte degli adolescenti trascorre dalle 3 alle 6 ore al giorno con lo smartphone, che riescono a usare anche durante le lezioni. Ne consegue che il campionario dei possibili danni alla loro sfera psicofisica è impressionante: dalla dipendenza tecnologica all’isolamento, dai disturbi del sonno alla capacità di apprendimento, dai problemi della vista all’insorgere di dolori articolari fino all’acquisizione di contenuti impropri, in primis pornografia e gioco d’azzardo.
Ecco, sull’acquisizione di contenuti proibiti e assai insidiosi per la loro crescita, preoccupazione di tutti i genitori, è intervenuta l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Dal 21 novembre il Garante bloccherà in automatico l’accesso a otto tipologie di siti per le utenze intestate ai minori. In realtà, dal 2020 le società di telefonia erano obbligare a offrire gratuitamente i servizi di controllo, ma le cose sono andate diversamente. L’AgCom ha scoperto che alcune società non garantivano in automatico il servizio di controllo oppure che lo facevano a pagamento; qualche altra volta erano gli adulti a doversi ricordare di attivarlo altrimenti il blocco non scattava.
Dal 21 novembre l’accesso ai siti e ai contenuti perciò sarà impedito al minore intestatario della scheda in modo automatico senza che il ragazzo o la famiglia debba intervenire. Le limitazioni saranno uguali per tutte gli operatori telefonici. Resta il nodo della sim usata dai minori, ma intestata ai genitori o a un qualunque altro maggiorenne. Il tal caso saranno loro ad attivare il blocco scegliendo una delle possibili opzioni: ricevere un pin di attivazione; ricevere un codice riservato di attivazione (Otp), usare lo Spid o la pagina utente sul sito della compagnia telefonica. Alla società telefonica non si deve alcun pagamento, così come per l’attivazione chiesta da un adulto titolare della sim utilizzata dal minore, che deve essere semplice e intuitivo. I servizi accessori come programmi antivirus e antispam saranno a pagamento, ma non potranno essere erogati senza il consenso del titolare della scheda.
Le tipologie prese in esame dal Garante, come detto, sono otto:
Pornografia: siti web riservati a un pubblico maggiorenne, siti che mostrano nudità totale o parziale in un contesto sessuale pornografico, accessori sessuali, attività orientate al sesso. Siti che supportano l’acquisto online di tali beni e servizi.
Gioco d’azzardo e scommesse: siti che forniscono informazioni o promuovono il gioco d’azzardo o supportano il gioco d’azzardo online e le scommesse.
Vendita di armi: siti che forniscono informazioni, promuovono o supportano la vendita di armi e articoli correlati.
Violenza verso gli altri o sé stessi: siti che presentano o promuovono violenza o lesioni personali, comprese le lesioni autoinflitte, il suicidio o che mostrano scene di violenza gratuita, insistita o efferata.
Odio e discriminazione: siti che promuovono o supportano l’odio o l’intolleranza verso qualsiasi individuo o gruppo.
Danni alla salute: siti, ad esempio, che promuovono o supportano l’anoressia e la bulimia, l’uso di sostanze stupefacenti illegali, di alcol o di tabacco.
Sette sataniche: siti che promuovono o che offrono metodi, mezzi di istruzione o altre risorse per influire su eventi reali attraverso l’uso di incantesimi, maledizioni, poteri magici o essere soprannaturali.
Navigazione anonima: siti che forniscono strumenti e modalità per rendere l’attività online irrintracciabile.
L’iniziativa dell’AgCom si ispira all’art. 37 del D. Lgs. n. 208/2021 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), relativo alle “Disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva”, nella parte in cui indica, ai commi 1 e 2, le trasmissioni vietate sul territorio nazionale e i correlati compiti dell’Autorità. Ai sensi del comma 1, sono vietate le trasmissioni televisive gravemente nocive allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori e, in particolare, i programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata oppure scene pornografiche, nonché i film la cui proiezione o rappresentazione in pubblico ai minori sia stata vietata.